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Convenzioni Per Lo Svolgimento Del Lavoro Di Pubblica Utilità

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274.

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, D.M. 26 marzo 2001. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.

È istituito, presso ogni cancelleria di Tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L’elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle già stipulate.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274.

Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni. Le ulteriori modalità di svolgimento dell’attività sono stabilite nelle convenzioni di cui all’art. 2, D.M. 26 marzo 2001.

L'interessato con l'assistenza di un difensore munito di procura.

La domanda deve essere presentata presso l'ente convenzionati.

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