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7 febbraio 2023

Contenuto della notizia

INFORMAZIONI GENERALI E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

Orario di apertura al pubblico

  • Cancelleria Civile: dalle 9.00 alle 11.30 senza appuntamento e dalle 11.30 alle 13.00 con appuntamento
  • Cancelleria Penale Dibattimento: dalle 9.00 alle 11.00 senza appuntamento e dalle 11.00 alle 13.00 con appuntamento
  • Cancelleria Penale GIP/GUP: dalle 9.00 alle 11.00 senza appuntamento e dalle 11.00 alle 13.00 con appuntamento
  • Cancelleria Recupero crediti: dalle 9.00 alle 13.00 senza appuntamento

L’Ufficio spese di giustizia apre al pubblico senza appuntamento dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e riceve le telefonate dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Santo Patrono: San Paolino: 12 luglio

 

 

Il termine latino, da cui deriva l’italiano "tribunale", indicava in origine la tribuna dalla quale il giudice amministrava la giustizia.

Nell’ordinamento giudiziario italiano il tribunale identifica l’organo giurisdizionale che ha composizione monocratica o collegiale (giudice unico di primo grado).

Nel campo civile ha competenza per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace. E’ inoltre sempre competente per tutte le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e le cause che ne derivano, oltreché per le controversie di valore indeterminabile. E’ inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace. In materia penale, il tribunale ordinario, che esercita la giurisdizione in primo grado, è competente per i reati che non appartengono alla competenza del giudice di pace o della corte di assise.

La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie – di ampio spessore oppure minute – tanto da costituire da sempre “la ragionevole durata del processo“ un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione. Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce “Il diritto di ogni persona ad un’equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta“.

Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento nell’art. 111 Cost., nel quale, tra l’altro si è ritenuto di ribadire che “La legge assicura la ragionevole durata“ del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice.

Il Tribunale di Lucca è un Ufficio Giudiziario, che esercita funzioni giurisdizionali sia nel settore penale, sia nel settore civile, nell'ambito del territorio provinciale ed ha la sua sede principale nel comune capoluogo.   Il Tribunale esplica le sue funzioni giudicanti in materia penale e civile in composizione monocratica e collegiale; in questo secondo caso è composto da un collegio di tre magistrati, uno dei quali svolge le funzioni di Presidente.

Quanto al settore penale, in ogni Tribunale, nel comune capoluogo e non anche presso la sezione distaccata, sono istituiti gli uffici del Giudice per le indagini preliminari (G.I.P.) e del Giudice dell'udienza preliminare (G.U.P.). Quando occorre, nell'esercizio delle loro funzioni, essi possono richiedere l'intervento della forza pubblica e disporre tutto ciò che necessita per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali si procede.

Altro organo giurisdizionale che opera all'interno del Tribunale è la Corte di Assise, che svolge le sue funzioni nella Sede di Lucca ed è composta da: un magistrato tra quelli aventi funzione di appello, che la presiede; un magistrato avente le funzioni di magistrato di tribunale; da sei giudici popolari.

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