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Separazione e divorzio: cumulo delle domande

COS'È

La grande novità della Riforma Cartabia è l’introduzione della possibilità di proporre cumulativamente le domande di separazione e di divorzio.

Di recente è intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale, con la quale è stata chiarita l’ammissibilità del cumulo di domande anche in ipotesi di ricorso congiunto (Cass. civ., sent. n. 28727/2023).

La grande novità della Riforma Cartabia è l’introduzione della possibilità di proporre cumulativamente le domande di separazione e di divorzio.

Di recente è intervenuta una pronuncia della Corte di Cassazione, a seguito di rinvio pregiudiziale, con la quale è stata chiarita l’ammissibilità del cumulo di domande anche in ipotesi di ricorso congiunto (Cass. civ., sent. n. 28727/2023).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Titolo IV-BIS, Capo I-IV del codice di procedura civile, in particolare art. 473bis.49.

CHI PUO'RICHIEDERLO

a) Separazione consensuale e divorzio congiunto.

I coniugi congiuntamente.

A partire dal 1° marzo 2023 è OBBLIGATORIA l’assistenza di un procuratore, che può anche essere lo stesso per entrambe le parti.

b) Separazione giudiziale e divorzio contenzioso.

Le domande sono presentate da uno dei coniugi nei confronti dell’altro, mediante ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui il coniuge resistente (convenuto) ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale di residenza o domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.

CHI PUO' FARLO

Separazione consensuale e divorzio congiunto.

Art. 473bis.51 cod. proc. civ.

Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, deve indicare:

l’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;

dati anagrafici e di residenza relativi ai coniugi, ai figli minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave;

dati anagrafici del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;

le condizioni concordate dalle parti e la chiara e sintetica esposizione degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l’esistenza di eventuali altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse;

le dichiarazioni dei redditi dei singoli coniugi relative all’ultimo triennio o autocertificazioni equiparate in ipotesi di soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione;

gli oneri a carico delle parti;

le condizioni inerenti alla prole;

le condizioni inerenti ai rapporti economici;

l’eventuale istanza di sostituzione dell’udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127ter cod. proc. civ. e contestuale rinuncia a comparire.

Il Presidente del Tribunale (cui sono attribuiti specificamente tutti i procedimenti in materia di famiglia promossi su domanda congiunta) fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé ovvero fissa un termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell’udienza.

Entro 60 giorni dall’udienza ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine il Tribunale in composizione collegiale pronuncia sentenza di separazione non definitiva e contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria per la domanda di divorzio, fissando l’udienza di comparizione ovvero il termine per il deposito delle note scritte.

Tra le condizioni è possibile prevedere un accordo di trasferimento immobiliare, in virtù del Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Lucca, il COA di Lucca, il Comitato Pari Opportunità del COA di Lucca, AIAF Toscana – Sezione di Lucca, AIGA di Lucca, Camera Civile di Lucca, ONDiF di Lucca. (verbale - protocollo)

 

b) Separazione giudiziale e divorzio contenzioso.

A partire dal 1° marzo 2023 (data di entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia) non è più prevista la fase presidenziale.

Il ricorso si propone secondo le forme previste dall’art. 473bis.12 cod. proc. civ.

Il Presidente del Collegio designa un giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti.

Entro 60 giorni dal momento in cui il giudice relatore rimette la causa al Collegio per la decisione il Tribunale in composizione collegiale pronuncia sentenza di separazione non definitiva e contestuale ordinanza di rimessione in istruttoria per la domanda di divorzio, fissando l’udienza di comparizione.

DOVE SI RICHIEDE

a) Separazione consensuale e divorzio congiunto.

Il ricorso deve essere depositato, unitamente agli allegati, presso la cancelleria telematica del ruolo generale della Volontaria Giurisdizione (a partire dal 16 gennaio 2024).

La Cancelleria dell’Ufficio famiglia provvederà all’iscrizione e comunicherà il numero di ruolo assegnato al procedimento.

b) Separazione giudiziale e divorzio contenzioso.

Il ricorso deve essere depositato, unitamente agli allegati, presso la cancelleria telematica del ruolo generale del Contenzioso Civile.

  • CONTATTI

Ufficio Famiglia – Via Galli Tassi n. 61, Piano Terra, Stanza C004 e Stanza C007.

Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, senza appuntamento.

Funzionario dott.ssa Ester MOCCAFIGHE – ester.moccafighe@giustizia.it – 0583/523338 – stanza C004.

Funzionario dott. Amato Michele IULIANO – amatomichele.iuliano@giustizia.it – 0583/523392 – stanza C007.

Assistente giudiziario sig.ra Maddalena DE MARIA – maddalena.demaria@giustizia.it – 0583/523338 – stanza C004.

Indirizzo PEC: famiglia.tribunale.lucca@giustiziacert.it

COSA OCCORRE

Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale competente per territorio, corredato dai seguenti documenti, rilasciati in carta semplice (la cui validità è di sei mesi dal momento del rilascio):

estratto dell’atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato il matrimonio;

stato di famiglia;

certificato di residenza di entrambi i coniugi;

ricevuta attestante il pagamento telematico del contributo unificato.

COME SI SVOLGE
  • Procedimento

A partire dal 1° marzo 2023 (data di entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia) il procedimento non prevede più l’udienza presidenziale.

Presupposti per la domanda di divorzio:

passaggio in giudicato della sentenza di separazione oppure omologa delle condizioni di separazione consensuale;

separazione ininterrotta e protratta per un periodo di almeno 6 mesi dalla data di prima comparizione dinanzi al Tribunale, in ipotesi di separazione consensuale, ovvero di almeno 12 mesi dalla data di prima comparizione dinanzi al Tribunale, in ipotesi di separazione giudiziale.

a) Divorzio congiunto.

Art. 473bis. 51 cod. proc. civ.

Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, deve indicare:

l’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;

dati anagrafici e di residenza relativi ai coniugi, ai figli minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave;

dati anagrafici del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;

le condizioni concordate dalle parti e la chiara e sintetica esposizione degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

l’esistenza di eventuali altri procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande o domande connesse;

le dichiarazioni dei redditi dei singoli coniugi relative all’ultimo triennio o autocertificazioni equiparate in ipotesi di soggetti non obbligati a presentare la dichiarazione;

gli oneri a carico delle parti;

le condizioni inerenti alla prole;

le condizioni inerenti ai rapporti economici;

l’eventuale istanza di sostituzione dell’udienza di comparizione con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127ter cod. proc. civ. e contestuale rinuncia a comparire.

Il Presidente del Tribunale (cui sono attribuiti specificamente tutti i procedimenti in materia di famiglia promossi su domanda congiunta) fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé ovvero fissa un termine per il deposito delle note scritte in sostituzione dell’udienza.

Entro 60 giorni dall’udienza ovvero entro 30 giorni dalla scadenza del termine il Tribunale in composizione collegiale pronuncia sentenza di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tra le condizioni è possibile prevedere un accordo di trasferimento immobiliare, in virtù del Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Lucca, il COA di Lucca, il Comitato Pari Opportunità del COA di Lucca, AIAF Toscana – Sezione di Lucca, AIGA di Lucca, Camera Civile di Lucca, ONDiF di Lucca.

b) Divorzio contenzioso.

Il ricorso si propone secondo le forme previste dall’art. 473bis.12 cod. proc. civ.

Il Presidente del Collegio designa un giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti.

Entro 60 giorni dal momento in cui il giudice relatore rimette la causa al Collegio per la decisione il Tribunale in composizione collegiale pronuncia sentenza di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.

COSTI

separazione consensuale e divorzio congiunto: contributo unificato da € 86,00;

separazione giudiziale e divorzio contenzioso: contributo unificato da € 196,00.

N.B.: ogni versamento deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema PagoPa

N.B.: ogni versamento deve essere effettuato esclusivamente in modalità telematica tramite sistema PagoPa (come pagare con PagoPa)

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