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Pubblica utilità

Il lavoro di pubblica utilità consiste nell’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale o di volontariato, a norma dell’art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274.

L’attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di quest’ultimo, con il Presidente del Tribunale, nell’ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell’art. 1, comma 1, D.M. 26 marzo 2001. Le convenzioni possono essere stipulate anche da amministrazioni centrali dello Stato con effetto per i rispettivi uffici periferici.

È istituito, presso ogni cancelleria di Tribunale, un elenco di tutti gli enti convenzionati che hanno, nel territorio del circondario, una o più sedi ove il condannato può svolgere il lavoro di pubblica utilità oggetto della convenzione. L’elenco è aggiornato per ogni nuova convenzione ovvero per ogni cessazione di quelle già stipulate.

Con la sentenza di condanna con la quale viene applicata la pena del lavoro di pubblica utilità, il giudice individua il tipo di attività, nonché l’amministrazione, l’ente o l’organizzazione convenzionati presso il quale questa deve essere svolta. A tal fine, il giudice si avvale dell’elenco degli enti convenzionati. Dello stesso elenco si avvalgono il difensore o il condannato quando formulano le richieste di cui all’art. 33, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n° 274.

Nelle convenzioni sono indicate specificamente le attività in cui può consistere il lavoro di pubblica utilità e vengono individuati i soggetti incaricati, presso le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni interessati, di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di impartire a quest’ultimo le relative istruzioni. Le ulteriori modalità di svolgimento dell’attività sono stabilite nelle convenzioni di cui all’art. 2, D.M. 26 marzo 2001.

NUOVE ISTRUZIONI PER LA STIPULA O MODIFICA DELLE CONVENZIONI LPU

È online il “Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità” realizzato dal Ministero della Giustizia. La piattaforma unica nazionale consente agli enti pubblici e associazioni interessate di convenzionarsi con il Tribunale per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Il Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità è raggiungibile al seguente indirizzo: https://lpu.giustizia.it

La stipula di nuove convenzioni dovrà avvenire tramite il Portale Nazionale per i Lavori di Pubblica Utilità, attraverso il quale la persona fisica delegata dall’Ente/Associazione, una volta abilitata, potrà accedere all’area riservata e inserire una proposta di convenzione.

Per richiedere l’abilitazione necessaria ad accedere al suddetto Portale, l’Ente/Associazione dovrà fornire alcuni dati utili al fine di rendere possibile l’inserimento minimale da parte del Tribunale, compilando e restituendo il modulo “RICHIESTA DATI PER “INSERIMENTO INFORMAZIONI MINIMALI ACCORDO” di seguito allegato.

Si indica brevemente la nuova procedura per addivenire alla stipula di convenzioni LPU:

1.       Il Tribunale inserisce le informazioni minimali ottenute compilando le schede “ente/associazione” e “Sede”;

2.       Il Tribunale abilita la persona fisica delegata dall’ente per accedere al Portale;

3.       Il Tribunale invia l’invito alla persona fisica censita nel punto 2;

4.       Il Sistema invia una mail alla persona fisica, alla e-mail specificata in fase di censimento (punto2), con le indicazioni per accedere al cruscotto destinato all’Ente;

5.       Il delegato dell’ente entrerà nella propria area riservata del portale raggiungibile all’indirizzo web https://lpu.giustizia.it, e potrà inserire una proposta di Convenzione che includerà numero di posti, tipologia convenzione ecc. oltre a poter modificare le schede “Ente/associazione” e “Sedi”;

6.       Il delegato dell’Ente potrà inviare al Tribunale, attraverso il Portale, la proposta di convenzione per la verifica ed eventuale approvazione/richiesta di integrazione;

7.       Il Tribunale potrà visualizzare la proposta dell’ente e approverà o richiederà la revisione di questa;

8.       Una volta approvata e confermata la proposta di convenzione, il Tribunale invierà all’ente la convenzione che dovrà essere firmata e inviata nuovamente al Tribunale per la successiva firma del Presidente del Tribunale;

9.       Il Tribunale caricherà la convenzione firmata sul Portale e completerà l’iter con la pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia tramite l’invio all’Ufficio Stampa ministeriale.

Per approfondire le funzionalità del Portale dedicate agli Enti e Associazioni, si rinvia al Manuale Utente Esterno scaricabile in questa pagina. Qualora l'ente sia impossibilitato a inviare proposte di convenzione per un problema tecnico del Portale, questo può aprire un ticket di assistenza dal seguente link: https://assistenzait.giustizia.it/pas?id=pas_sc_cat_item&sys_id=35f60cd44797ce50b484eaf6e26d435a&selected_category_name=&category_id=a90c1b4147e67950b484eaf6e26d4347

Per gli enti già convenzionati che intendano richiedere modifiche o aggiornamenti alla convenzione già sottoscritta, sarà necessario richiedere l’accesso alla sezione del Portale loro riservata inviando il modulo “RICHIESTA DATI PER INSERIMENTO INFORMAZIONI MINIMALI ACCORDO”.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA STIPULA DI NUOVE CONVENZIONI LPU:

  • 1. MODULO RICHIESTA DATI PER “INSERIMENTO INFORMAZIONI MINIMALI ACCORDO” sul Portale LPU;
  • 2. AUTOCERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI E/O CONDANNE PENALI – MISURE DI PREVENZIONE – O PROVVEDIMENTI CIVILI O AMMINISTRATIVI ISCRITTI NEL CASELLARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE A FIRMA DEL “LEGALE RAPPRESENTANTE” DELL’ENTE INTERESSATO;
  • 3. ATTO COSTITUTIVO DELL’ENTE;
  • 4. DELIBERA DI NOMINA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE;
  • 5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO E CODICE FISCALE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE CHE FIRMA LA CONVENZIONE;

La suddetta documentazione deve essere inviata a: tribunale.lucca@giustizia.it

 Per informazioni: Segreteria del Tribunale tribunale.lucca@giustizia.it

Sara Martino sara.martino01@giustizia.it  Tel 0583.523285

 

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